Statuto
associazione riconosciuta di promozione culturale - no profit -
denominata :
CanapAntica Social Club
-Art.1
- Denominazione, sede e durata.E'
costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383,
l'associazione di promozione sociale CanapAntica
Social Club con sede
in Reggio Calabria, Via Archi Cep , Lotto IX , sc. D, interno 5.La
sua durata è illimitata.Art.2 - Scopo-L’associazione
nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli associati.Scopo dell'associazione è
in particolare: Promuovere la cultura e la diffusione di informazioni
riguardo la Canapa,Produrre , sperimentare e ricercare su e con la
canapa ed i suoi prodotti terzi di pari passo alle leggi correnti
italiane.Art.3 -
Attività -Al fine
di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può
organizzare attività quali:Assemblee e convegni informativi sulla
canapa sui suoi usi e le sue colture,La produzione di canapa e
prodotti terzi per scopi informativi , scientifici e di usufrutto da
parte dei soci e dei prospetti,La cooperazione con realta' locali ,
nazionali ed europee per la creazione di network , incontri e
progetti destinati ai soci tutti.e qualsiasi altra attività idonea
al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.Art.4
- Ammissione dei soci-Sono
ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo
alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al
loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo
statuto ed i regolamenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata
dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella
quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il
trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione
presso l’associazione nonché nel corso del rapporto associativo
sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo
associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta
espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le
comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula
di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna
al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata
dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico
finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei
regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile. Art.5
- Diritti e doveri dei soci.
-Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo.Tutti i soci hanno i diritti di
informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente
Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti,
delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Il socio
volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà
diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente
dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri
associati. L'associazione può in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il comportamento del
socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve
essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza,
buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del
presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Art.6
- Recesso ed esclusione del socio.
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione
scritta da inviare al Presidente.Il socio può essere escluso
dall'associazione nei seguenti casi:morosità protrattasi per 3 mesi
dal temine di versamento richiesto,gravi motivi che abbiano arrecato
danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del
socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera,
contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata
all’interessato a mezzo lettera semplice.Il socio interessato dal
provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno
della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato
l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del
provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea –
che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal
provvedimento si intende sospeso. I Soci receduti e/o esclusi non
possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno
diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Art.7
- Gli organi sociali
-Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il
consiglio direttivo, Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo
gratuito. Art.8 -
L'assemblea
-L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è
convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione
o da chi ne fa le veci, mediante: avviso scritto da inviare con
lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10
giorni prima di quello fissato per l'adunanza; avviso affisso nei
locali della Sede almeno 20 giorni prima. L'Assemblea dei soci è
convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed è
presieduta dal Consiglio stesso o da un suo delegato nominato tra i
membri del Direttivo.Deve inoltre essere convocata quando il
Direttivo lo ritenga necessario o
quando lo richiede almeno un
decimo dei soci.L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli
avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei
lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere
ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per
la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede
legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti
gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione
se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;
in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima,
qualunque sia il numero dei presenti. Spetta alla competenza
dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti
questioni:elezione del Consiglio direttivo,proposizione di
iniziative, indicandone modalità e supporti
organizzativi,approvazione del rendiconto economico finanziario
consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,
approvazione del programma annuale dell'associazione.Le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne
quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone
o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha
diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega
in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte
in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente
dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto
da un membro del Consiglio Direttivo e dall'estensore ed è
trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario
nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i
verbali delle sedute e chiederne una copia. Spetta alla competenza
dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti
questioni:approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la
presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei
presenti; scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio
residuo, col voto?
favorevole di 3/4 dei soci. Hanno diritto di partecipare alle
assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti,
purché in regola con il pagamento della quota.Art.9
- Il Consiglio Direttivo-L'associazione
è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e
composto da tre o piu' membri.Il Consiglio direttivo ricopre il
ruolo di Presidente , segretario e tesoriere.Le delibere devono
essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione; 2. redige e presenta all'assemblea il
rapporto annuale sulle attività dell'associazione;3. redige e
presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo
ed il bilancio preventivo; 4. ammette i nuovi soci; 5. esclude i soci
salva successiva ratifica dell'assemblea.Le riunioni del Consiglio
direttivo sono legalmente costituite quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio direttivo
i soci facenti parte hanno eguali diritti e doversi e prendono le
decisioni sotto riunione del consiglio stesso in accordo con quanto
deciso alle assemblee dei soci tutti e delle linee guida
dell'associazione stessa Art.10
– Il Consiglio direttivo-Tutti
i soci eletti nel consiglio direttivo ricoprono in egual modo il
ruolo di rappresentanza legale,redigono i verbali delle riunioni,
conservano i libri sociali e contabili, provvedono alle spese da
pagarsi , provvedono alla riscossione delle quote sociali, danno
esecuzione alle deliberazioni durante le assemblee del Consiglio
Direttivo.Art.11 –
Assemblee del Consiglio direttivo-Tutti
i soci eletti all'interno del consiglio direttivo devono partecipare
alle assemblee dello stesso.Ogni persona fisica ha diritto ad un voto
ed in caso di assenza puo' delegare un altro membro del
Consiglio.Art.12 - I
mezzi finanziari-L’associazione
trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo
svolgimento delle attività da:a)
quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente
dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;b)
eredità, donazioni e legati;c)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;d)
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;f)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;i)
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.L’associazione è
tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione,
con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,
contributi
dell’Unione europea e di organismi internazionali,
entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni
liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa
alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e
alle deduzioni dal reddito imponibile.Art.13
- Rendiconto economico finanziario
-L’esercizio
sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto
economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo,
viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni
prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario
consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei
quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. L’eventuale
avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività
istituzionali statutariamente previste.Art.14 - Scioglimento-Per
deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che
delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più
liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua
dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà
effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di
associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
Legge 23/12/1996, n. 662.